La settimana scorsa, Vincenzo De Luca ha querelato Luigi de Magistris a causa di alcune sue dichiarazioni in un’intervista al “Corriere del Mezzogiorno”.
Terza Pagina ha riportato il comunicato apparso sulla pagina ufficiale del sindaco di Salerno, in cui si rende nota la decisione di procedere per vie legali contro l’europarlamentare dell’Italia dei Valori .
Nella sua intervista, l’ex pm descrive De Luca come “un Pinocchio della politica”, che in campagna elettorale aveva promesso di rinunciare alla prescrizione ed invece ne ha beneficiato. Inoltre, de Magistris afferma di aver letto le carte del processo e si dice convinto che da quegli atti “Emergono fatti gravi e inquietanti, un intreccio tra politica, imprenditoria e criminalità” quando De Luca ha sempre minimizzato la portata del procedimento.
Ecco, dunque, spiegato il motivo della querela e della nota su facebook, dove il sindaco di Salerno rende noti alcuni chiarimenti.
In particolare, De Luca afferma “per amore di verità” che “L’intervenuta prescrizione – niente meno che per una discutibile ipotesi di reato contravvenzionale risalente a dieci anni fa – non è stata richiesta né da me né dagli altri pubblici amministratori coinvolti” anche perché “il giudizio della Corte di Appello è sopraggiunto quando il termine prescrittivo era già maturato”.
In realtà, sembra quasi che il sindaco di Salerno possieda una scarsa conoscenza del nostro codice penale. Infatti, al penultimo comma dell’articolo 157 si legge chiaramente che”la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato”. La prescrizione, sempre secondo il codice penale, è una causa di estinzione del reato che si applica d’ufficio, ossia decorre dopo i tempi prestabiliti dal codice anche se nessuna delle parti del processo la richiede.
Non solo, qualora il giudice riscontrasse in maniera evidente l’innocenza dell’imputato, emetterebbe una sentenza d’assoluzione a prescindere dal raggiungimento dei termini di prescrizione, poiché l’applicabilità delle cause di estinzione del reato di cui all’art. 150 c.p.,è sempre subordinata alla evidenza delle condizioni per un procedimento nel merito.
Certo, chiesto al giudice di procedere rinunciando alla prescrizione, il processo si celebra. E può naturalmente concludersi sia con l’assoluzione completa, sia con la condanna dell’imputato. Ma se de Luca era davvero convinto della sua innocenza perché non ha chiesto che venisse fugato ogni dubbio, come il nostro ordinamento prevede? E perché si arrischia ad affermare che la prescrizione non è stata richiesta da lui, come se il giudice gliel’avesse imposta?
Avrebbe dato una lezione di etica e rigore morale a tanti politici che hanno fatto di tutto per evitare di essere giudicati dalla magistratura (vedi Cosentino e Brancher) ed invece non si è mostrato tanto diverso da altri, con le dovute distinzioni rispetto ai capi d’imputazione. E magari,poteva evitare di pubblicare quella nota, almeno per non incappare in un errore abbastanza macroscopico dal punto di vista del diritto.
La questione è sempre la stessa, non rinunciando alla prescrizione, De Luca ha esercitato un suo diritto, non ha compiuto nessun atto illegale. Ciò, però, non conta. Conta che non sapremo mai se il sindaco di Salerno è davvero innocente o se effettivamente ha compiuto un reato. E questo,consentitemi, è davvero molto triste.
Home » Politica » Il dubbio della prescrizione